Art. 5.
(Piani di intervento).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di gestione delle aree naturali protette, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati:

          a) predispongono una proposta di adeguamento dei regolamenti e degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, ai criteri di cui all'articolo 3;

          b) predispongono un piano per l'erogazione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati che adottano i criteri stabiliti dalla presente legge, anche in relazione alle leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni;

          c) promuovono iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni locali con competenze nell'ambito dell'illuminazione, compresa la distribuzione di materiale informativo e documentale.

      2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, entro diciotto mesi

 

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dalla data della sua entrata in vigore, tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica o privata, in fase di progettazione o di appalto, nei comuni interessati alle aree di cui all'articolo 1, comma 3, sono eseguiti secondo i criteri di cui all'articolo 3.
      3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli impianti di illuminazione esterna pubblica o privata, installati prima della sua entrata in vigore, devono essere adeguati ai criteri di cui all'articolo 3.
      4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per limitare le emissioni luminose nelle aree marine protette.
      5. La mancata realizzazione delle disposizioni previste dal presente articolo impedisce l'accesso ai fondi stanziati con la presente legge.